Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi›Titolo III
Art. 15
15 / 32In vigore dal 8 mar 1969
Chi per ragioni di salute deve interrompere i corsi, è ammesso - previo accertamento medico disposto dalla presidenza - a ripetere nel corso successivo di sezione, rimanendo iscritto entro il numero stabilito degli iscritti al corso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-09;1406#art-anr-15