Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechiTitolo V

Art. 24

In vigore dal 8 mar 1969
Il terzo anno di perfezionamento con tirocinio di pratica giornaliera effettiva massofisioterapica per non meno di 6 mesi si svolge presso ospedali o ambulatori o enti similari indicati dal Ministero della sanità. L'istituto collocherà opportunamente gli allievi per la pratica di tirocinio e seguirà il loro esercizio con relazioni scritte bimestrali dei medesimi e coi rapporti informativi della direzione medica presso cui si svolge tirocinio. Gli allievi sono richiamati in istituto almeno 15 giorni prima degli esami, per una ulteriore preparazione teorica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-09;1406#art-anr-24

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Art. 24 Regolamento, programmi ed orari di insegnamento della Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi di Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo