Art. 4
In vigore dal 13 giu 1968
I rappresentanti del Ministero del bilancio e della programmazione economica chiamati a far parte degli organi deliberativi di enti ed istituti nella prima applicazione del presente decreto cesseranno dalla carica contemporaneamente agli altri componenti gli organi stessi alla scadenza del normale periodo di durata di questi ultimi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 marzo 1968
SARAGAT
MORO - PIERACCINI - TAVIANI - COLOMBO - ANDREOTTI - BOSCO - RESTIVO - MANCINI - NATALI - CORONA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 220, fogli n. 1. GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-30;666#art-4