Art. 3
In vigore dal 13 giu 1968
Alla nomina dei rappresentanti del Ministero del bilancio e della programmazione economica negli organi deliberativi degli enti ed istituti di cui ai precedenti articoli, si procede secondo le norme vigenti per i singoli enti ed istituti, previa designazione del Ministro per il bilancio e la programmazione economica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-30;666#art-3