Art. 1
In vigore dal 13 giu 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, e 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 30 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme necessarie per l'integrazione con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica degli organi deliberativi degli enti ed istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, che svolgono funzione economica e sociale rilevante ai fini della programmazione economica e siano sottoposti ai controlli di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici, per la marina mercantile e per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
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Il consiglio di amministrazione di ciascuno degli enti appresso elencati è integrato con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica:
Ente autonomo del porto di Savona;
Ente autonomo del porto di Napoli;
Ente autonomo del porto di Trieste;
Ente autonomo del porto di Palermo;
Ente nazionale italiano del turismo;
Ente autonomo del Flumendosa;
Ente per l'irrigazione della Val di Chiana;
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali;
Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali;
Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.
Sono parimenti integrati con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica il comitato del Consorzio autonomo per il porto di Civitavecchia, il comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e la agricoltura e il comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-30;666#art-1