Art. 4

In vigore dal 15 ago 1968
Alla tabella A, allegata al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e modificata dalla tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, sono aggiunte le seguenti voci: "1) per la domanda di licenza obbligatoria su brevetto principale o completivo, lire 60.000; 2) per la concessione della licenza obbligatoria, lire 200.000". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 febbraio 1968 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - FANFANI - REALE - PRETI - COLOMBO - TREMELLONI - GUI - SCALFARO - RESTIVO - TOLLOY Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1968 Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 30. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-26;849#art-4

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