Art. 4
In vigore dal 15 ago 1968
Alla tabella A, allegata al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e modificata dalla tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, sono aggiunte le seguenti voci:
"1) per la domanda di licenza obbligatoria su brevetto principale o completivo, lire 60.000;
2) per la concessione della licenza obbligatoria, lire 200.000".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 febbraio 1968
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - FANFANI - REALE - PRETI - COLOMBO - TREMELLONI - GUI - SCALFARO - RESTIVO - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 30. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-26;849#art-4