Art. 2

In vigore dal 15 ago 1968
Dopo l'art. 54 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, sono aggiunti i seguenti articoli: "Art. 54-bis. - La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato. La licenza obbligatoria può essere concessa soltanto contro corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purchè il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine a una soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle condizioni fissate nella licenza medesima. La licenza obbligatoria non può essere accordata al contraffattore della invenzione. La licenza obbligatoria è concessa per durata non superiore alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo avente causa, può essere trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata. La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio, anche da parte del licenziatario, della azione giudiziaria circa la validità del brevetto o dei diritti che ne derivano". "Art. 54-ter. - La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto, o il suo avente causa, dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto decade qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese". "Art. 54-quater. - Colui che vuol ottenere la licenza di cui all'art. 54 deve farne istanza motivata all'ufficio centrale brevetti, indicando la misura e le modalità di pagamento del compenso offerto. L'ufficio centrale brevetti dà pronta notizia dell'istanza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del brevetto e a coloro che abbiano acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o annotati. Entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata, il titolare del brevetto e tutti coloro che ne hanno diritto in base ad atti trascritti o annotati possono opporsi all'accoglimento della istanza ovvero dichiarare di non accettare la misura e le modalità di pagamento del compenso. L'opposizione deve essere motivata". "Art. 54-quinquies. - L'ufficio dà pronta comunicazione all'istante, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dell'opposizione prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente e dei suoi motivi. Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della raccomandata, l'istante deve far pervenire all'ufficio centrale brevetti le proprie osservazioni. La licenza è concessa o negata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato". "Art. 54-sexies. - Nel decreto di concessione della licenza vengono determinate la durata della licenza stessa, le modalità per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali, eventualmente, è subordinata la concessione stessa, la misura e le modalità di pagamento del compenso. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo. La licenza è revocata, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalità prescritte. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa, conceda l'uso del brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario. La comunicazione alle parti interessate dei provvedimenti adottati è effettuata a cura dell'ufficio centrale brevetti. Il decreto di concessione della licenza, quello di variazione delle condizioni relative e quello di revoca sono pubblicati nel Bollettino dei brevetti e annotati nel registro dei brevetti".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-26;849#art-2

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