Art. 3
In vigore dal 15 ago 1968
La licenza obbligatoria è soggetta alle seguenti tasse:
1) tassa di domanda;
2) tassa di concessione.
La tassa di domanda deve essere pagata prima della presentazione della domanda di concessione della licenza.
La tassa di concessione della licenza deve essere pagata, dietro avviso dell'ufficio centrale brevetti, prima della emanazione del decreto di concessione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-26;849#art-3