Art. 4
In vigore dal 22 dic 1967
Alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, sono apportate le seguenti modifiche:
1) i primi quattro commi della parte relativa alla classe IV (educazione artistica) sono sostituiti dai seguenti:
"L'esame comprende una prova pratica, un colloquio e una lezione.
1) La prova pratica si articolerà in due parti;
copia grafica dal vero di uno o più oggetti reali o riprodotti fotograficamente predisposti dalla commissione;
libera rielaborazione grafica o pittorica del tema medesimo.
Il secondo di tali elaborati dovrà essere illustrato da una breve relazione scritta.
Durata della prova: otto ore";
2) nel numero 2) della parte relativa alle prove scritte della classe VI (educazione musicale), l'ultimo periodo "È consentito l'ausilio di uno strumento musicale" è così modificato: "Non è consentito l'ausilio di uno strumento musicale";
3) la lettera a) della parte relativa alla prova pratica della classe VI (educazione musicale) è modificata come segue: "a) lettura cantata, estemporanea, accompagnandosi al pianoforte, di un facile brano melodico. Lettura estemporanea al pianoforte di un facile brano polifonico a tre o quattro voci".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 3. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-24;1127#art-4