Art. 4

In vigore dal 22 dic 1967
Alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, sono apportate le seguenti modifiche: 1) i primi quattro commi della parte relativa alla classe IV (educazione artistica) sono sostituiti dai seguenti: "L'esame comprende una prova pratica, un colloquio e una lezione. 1) La prova pratica si articolerà in due parti; copia grafica dal vero di uno o più oggetti reali o riprodotti fotograficamente predisposti dalla commissione; libera rielaborazione grafica o pittorica del tema medesimo. Il secondo di tali elaborati dovrà essere illustrato da una breve relazione scritta. Durata della prova: otto ore"; 2) nel numero 2) della parte relativa alle prove scritte della classe VI (educazione musicale), l'ultimo periodo "È consentito l'ausilio di uno strumento musicale" è così modificato: "Non è consentito l'ausilio di uno strumento musicale"; 3) la lettera a) della parte relativa alla prova pratica della classe VI (educazione musicale) è modificata come segue: "a) lettura cantata, estemporanea, accompagnandosi al pianoforte, di un facile brano melodico. Lettura estemporanea al pianoforte di un facile brano polifonico a tre o quattro voci". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 ottobre 1967 SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1967 Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 3. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-24;1127#art-4

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Art. 4 Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, che disciplina lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, istituita con legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e determina le corrispondenti classi di concorso a cattedre. — Testo vigente | Portale Normativo