Art. 3
In vigore dal 22 dic 1967
Alla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1) nella parte relativa ai titoli di ammissione alla classe I (italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia), dopo "laurea in lingue e letterature straniere", sono aggiunte le seguenti parole "rilasciata da qualunque facoltà o istituto universitario (compreso l'Istituto universitario orientale di Napoli per le sue "lauree in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa orientale e occidentale"), purchè il candidato sia in possesso di maturità classica o scientifica ovvero di abilitazione magistrale ed abbia sostenuto l'esame biennale in lingua e letteratura latina";
2) nella parte relativa ai titoli di ammissione alla classe II (lingua straniera), le parole "Istituto superiore orientale di Napoli" sono sostituite dalle seguenti "Istituto universitario orientale di Napoli o dal medesimo istituto con la precedente denominazione di Istituto superiore orientale di Napoli";
3) nella parte relativa ai titoli di ammissione alla classe VI (educazione musicale), le parole "diploma di organo e di pianoforte" sono sostituite dalle seguenti "diploma di organo o di pianoforte".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-24;1127#art-3