Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 22 dic 1967
Alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, sono apportate le seguenti modifiche: 1) i primi quattro commi della parte relativa alla classe IV (educazione artistica) sono sostituiti dai seguenti: "L'esame comprende una prova pratica, un colloquio e una lezione. 1) La prova pratica si articolerà in due parti; copia grafica dal vero di uno o più oggetti reali o riprodotti fotograficamente predisposti dalla commissione; libera rielaborazione grafica o pittorica del tema medesimo. Il secondo di tali elaborati dovrà essere illustrato da una breve relazione scritta. Durata della prova: otto ore"; 2) nel numero 2) della parte relativa alle prove scritte della classe VI (educazione musicale), l'ultimo periodo "È consentito l'ausilio di uno strumento musicale" è così modificato: "Non è consentito l'ausilio di uno strumento musicale"; 3) la lettera a) della parte relativa alla prova pratica della classe VI (educazione musicale) è modificata come segue: "a) lettura cantata, estemporanea, accompagnandosi al pianoforte, di un facile brano melodico. Lettura estemporanea al pianoforte di un facile brano polifonico a tre o quattro voci". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 ottobre 1967 SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1967 Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 3. - GRECO
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