Art. 3
In vigore dal 23 ott 1967
Le somme introitate in conseguenza della tassa di compensazione affluiranno nel capitolo n. 1455 istituito - per memoria - nello stato di previsione della entrata per l'anno finanziario 1967, avente la seguente denominazione:
"Diritti di compensazione autorizzati ai sensi degli articoli 226 e 235 del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea".
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 settembre 1967
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 65. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-15;927#art-3