Art. 1
In vigore dal 23 ott 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 marzo 1967, n. 151;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità di istituire una tassa di compensazione all'importazione di solfuro di carbonio;
Sentita la Commissione parlamentare di cui all' della legge 21 marzo 1967, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
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Dal 10 agosto 1967 fino al 31 ottobre 1967, all'importazione di solfuro di carbonio (voce della tariffa doganale n. 28.15-B) è dovuta una tassa di compensazione dell'importo di lire 2992 per tonnellata di prodotto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-15;927#art-1