Art. 2
In vigore dal 23 ott 1967
La tassa di cui al precedente articolo è riscossa dalle Dogane in aggiunta al dazio doganale ed agli altri diritti in vigore per il solfuro di carbonio e si applica nei confronti delle provenienze da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea, e nei confronti delle provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea soltanto nel caso in cui lo Stato membro non applichi tale tassa all'esportazione.
Qualora gli Stati membri della Comunità Economica Europea applichino all'esportazione una tassa in misura inferiore a quella indicata nel precedente articolo, l'importo della tassa di compensazione all'importazione sarà commisurato alla differenza tra la misura indicata nell'articolo stesso e quella riscossa da detti Stati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-15;927#art-2