Art. 3
In vigore dal 2 dic 1967
Lo statuto dell'Università anzidetta è modificato nel senso che dopo l'art. 71 è inserito un nuovo articolo, che assume il n. 72, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, contenente lo ordinamento del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche conformemente a quello previsto dalla tabella annessa al presente decreto, ad eccezione degli insegnamenti complementari che sono limitati a quelli di:
* 1) complementi di chimica tossicologica;
* 2) farmacologia molecolare;
* 3) chimica delle fermentazioni e microbiologia
industriale
* 4) chimica delle sostanze organiche naturali;
* 5) microchimica;
* 6) mineralogia;
* 7) prodotti dietetici;
* 8) prodotti cosmetici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 settembre 1967
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 137.- GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1037#art-3