Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 2 dic 1967
Lo statuto dell'Università anzidetta è modificato nel senso che dopo l'art. 71 è inserito un nuovo articolo, che assume il n. 72, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, contenente lo ordinamento del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche conformemente a quello previsto dalla tabella annessa al presente decreto, ad eccezione degli insegnamenti complementari che sono limitati a quelli di: * 1) complementi di chimica tossicologica; * 2) farmacologia molecolare; * 3) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale * 4) chimica delle sostanze organiche naturali; * 5) microchimica; * 6) mineralogia; * 7) prodotti dietetici; * 8) prodotti cosmetici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 settembre 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1967 Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 137.- GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1037#art-3