Art. 1

In vigore dal 2 dic 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . Presso la facoltà di farmacia può essere istituito il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche. Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto, firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la "laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche". La tabella II, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di farmacia rilascia anche la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche. Dopo la tabella XXVII annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è inserita, assumendo il numero XXVII-bis la tabella annessa al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1037#art-1

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