Art. 3
In vigore dal 22 dic 1967
L'art. 44 del decreto ministeriale 10 marzo 1964, è modificato come segue:
"Le quote annuali sono ripartite tra il Consiglio nazionale che le ha riscosse e i Consigli compartimentali.
In sede di approvazione del proprio bilancio preventivo, il Consiglio nazionale, tenute presenti le proprie esigenze e quelle rappresentate dai singoli consigli compartimentali, determina le aliquote spettanti a ciascun consiglio sulle somme dal primo riscosse. In nessun caso l'aliquota spettante ad un consiglio compartimentale può essere inferiore ad un terzo della somma versata al Consiglio nazionale da parte degli iscritti al rispettivo albo compartimentale.
Entro il trentesimo giorno dalla riscossione il Consiglio nazionale versa ai consigli compartimentali, negli appositi conti correnti intestati ai rispettivi tesorieri, le somme a ciascuno di essi destinate, trasmettendo contemporaneamente l'elenco nominativo degli spedizionieri doganali cui le quote versate si riferiscono.
La gestione dei diritti di segreteria spetta ai consigli che li riscuotono".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 agosto 1967
SARAGAT
MORO - PRETI - Bosco
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 2. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-28;1126#art-3