Art. 2

In vigore dal 22 dic 1967
Nell'art. 43 del decreto ministeriale 10 marzo 1964 il primo comma è sostituito dal seguente: "La quota annuale dovuta dagli iscritti deve essere versata in apposito conto corrente postale, intestato al tesoriere del Consiglio nazionale".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-28;1126#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo