Art. 1

In vigore dal 22 dic 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, che stabilisce le norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, innanzi citata pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 24 aprile 1964; Ritenuta la necessità di aumentare la misura della quota annuale dovuta, a norma dell'art. 6 della citata legge, dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali, nonché di modificare le modalità di versamento della quota medesima; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: . La misura della quota annuale dovuta dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali, stabilita dall'art. 42, secondo comma, del decreto ministeriale in premessa, è elevata da lire diecimila a lire diciottomila a decorrere dal 1 gennaio 1967.
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