Art. 3

In vigore dal 1 set 1968
Il contributo previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1956, n. 1726 è elevato da L. 32.000.000 a L. 157.390.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-14;1528#art-3

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