Art. 2
In vigore dal 1 set 1968
L' del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1956, n. 1726, è sostituito dal seguente:
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio e dell'industria alberghiera.
Esso è costituito dalle seguenti scuole e sezioni professionali:
1) scuola professionale per attività e impieghi commerciali con sezioni per:
addetto alla segreteria d'azienda (triennale): 5 sezioni;
addetto alla contabilità d'azienda (triennale): una sezione;
2) scuola professionale per i servizi alberghieri con sezioni per:
addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);
addetto ai servizi di sala e bar (biennale): 2 sezioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-14;1528#art-2