Art. 2

In vigore dal 1 set 1968
L' del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1956, n. 1726, è sostituito dal seguente: Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio e dell'industria alberghiera. Esso è costituito dalle seguenti scuole e sezioni professionali: 1) scuola professionale per attività e impieghi commerciali con sezioni per: addetto alla segreteria d'azienda (triennale): 5 sezioni; addetto alla contabilità d'azienda (triennale): una sezione; 2) scuola professionale per i servizi alberghieri con sezioni per: addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale); addetto ai servizi di sala e bar (biennale): 2 sezioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-14;1528#art-2

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Art. 2 Coordinamento della scuola professionale alberghiera di Anzio con l'istituto professionale per il commercio "P. Metastasio", di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo