Art. 1

In vigore dal 1 set 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 30 settembre 1966 che modifica l'art. 18 dei decreti del Presidente della Repubblica istitutivi di istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1956, n. 1726, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22 ottobre 1957, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, n. 1871, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 315 dell'11 dicembre 1962, con il quale è stato istituito l'istituto professionale per il commercio di Stato, "P. Metastasio" di Roma; Considerato che in Anzio funziona una scuola professionale di tipo alberghiero che è stata coordinata con l'istituto professionale per il commercio "P. Metastasio" di Roma, e autorizzata dall'anno scolastico 1962-63 dal Ministero della pubblica istruzione; Ritenuta l'opportunità di regolarizzare formalmente il funzionamento della predetta scuola professionale; Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1967 all'istituto professionale per il commercio "P. Metastasio" di Roma è coordinata la scuola professionale alberghiera di Anzio. A decorrere dalla stessa data il predetto istituto professionale assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio e alberghiero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-14;1528#art-1

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