Art. 6
In vigore dal 3 dic 1967
Gli studenti del soppresso Istituto universitario di magistero di Genova passano di diritto alla Facoltà di magistero istituita nell'Università degli studi di Genova, presso la quale si inizieranno o continueranno gli esami di concorso per l'ammissione e gli esami di profitto, promozione e diploma della sessione autunnale, indetti o iniziati presso il soppresso Istituto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 luglio 1967
SARAGAT
GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 140. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;1045#art-6