Art. 1
In vigore dal 3 dic 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 30 ottobre 4930, n. 1859, e successive modificazioni;
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova "A. Baratono", approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1966, n. 545, e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1967, n. 614;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università e dell'Istituto universitario anzidetti, intesi ad ottenere la trasformazione dell'Istituto universitario pareggiato di magistero "A. Baratono", in Facoltà di magistero dell'Università di Genova;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in data 12 maggio 1967 tra l'Università degli studi di Genova, il Comune e l'Istituto universitario pareggiato di magistero "A.
Baratono" di Genova per il mantenimento della Facoltà di magistero.
È altresì approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione aggiuntiva stipulata in data 30 giugno 1967.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;1045#art-1