Art. 3

In vigore dal 3 dic 1967
Per tale Facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo: a) otto posti di professore, prelevati sul contingente di cui all' della legge 24 febbraio 1967, n. 62; b) otto posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;1045#art-3

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