Statuto della Libera Universita' Internazionale degli studi Pro Deo›Capo II
Art. 11
In vigore dal 19 lug 1967
I presidi delle Facoltà sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio di facoltà e nominati dal rettore.
Durano in carica un triennio e possono essere rieletti.
In caso di assenza o di impedimento del Preside, ne fa le veci il professore di ruolo o fuori ruolo più anziano nella rispettiva Facoltà.
Ai presidi sono demandate le attribuzioni di cui all' del regolamento generale universitario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-31;482#art-sdl-11