Art. 11
Statuto della Libera Universita' Internazionale degli studi Pro DeoCapo II

Art. 11

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In vigore dal 19 lug 1967
I presidi delle Facoltà sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio di facoltà e nominati dal rettore. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. In caso di assenza o di impedimento del Preside, ne fa le veci il professore di ruolo o fuori ruolo più anziano nella rispettiva Facoltà. Ai presidi sono demandate le attribuzioni di cui all' del regolamento generale universitario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-31;482#art-sdl-11