Statuto della Libera Universita' Internazionale degli studi Pro Deo›Capo II
Art. 8
In vigore dal 19 lug 1967
Il rettore è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione secondo la designazione di cui alla lettera c) del precedente .
Dura in carica un triennio e può essere confermato.
Il rettore:
a) rappresenta la libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;
b) esercita l'alta vigilanza sulla libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo e sull'attività del personale docente;
c) riferisce con relazione annuale al Consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo;
d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario;
e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;
f) infligge le punizioni disciplinari agli studenti;
g) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione superiore universitaria, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.
In caso di assenza o di impedimento, il rettore può delegare uno dei professori di ruolo dell'Università a sostituirlo.
Al rettore spetta un'indennità di carica non computabile si fini del trattamento di quiescenza, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione e comunque nei limiti di quella prevista dalle norme sull'indennità di carica spettante ai rettori delle Università statali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-31;482#art-sdl-8