Art. 4
In vigore dal 7 nov 1967
Lo stesso art. 24 dello statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" è modificato nel senso che il posto di ruolo per la cattedra di "Pedagogia" istituito in aggiunta ai posti di ruolo ordinari dall'Associazione educatrice italiana presso la Facoltà di lettere e filosofia a partire dall'anno accademico 1966-67 è trasferito presso la Facoltà di magistero, fermo restando tutti gli impegni di cui alla convenzione 7 giugno 1960, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1960, n. 1441. Di conseguenza la tabella n. 1 annessa allo statuto (posti di professore di ruolo) viene per quanto riguarda l'organico delle Facoltà di lettere e filosofia e di magistero, così modificata:
Facoltà di lettere e filosofia: n. 15 + 2;
Facoltà di magistero: n. 10 + 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-24;925#art-4