Art. 2
In vigore dal 7 nov 1967
Lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che allo art. 24 è aggiunto il seguente nuovo comma:
Ai posti di professore di ruolo stabiliti per la Facoltà di magistero è aggiunto, a decorrere dall'anno accademico 1967-1968 e per la durata di anni venti, un posto convenzionato di ruolo per l'insegnamento di "Psicologia dell'età evolutiva".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-24;925#art-2