Art. 3
In vigore dal 7 nov 1967
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo, resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente sovventore di cui alla convenzione suindicata, di corrispondergli il trattamento di cessazione dal servizio e di quiescenza che possa eventualmente spettargli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-24;925#art-3