Art. 2
In vigore dal 10 set 1967
Sono riammesse in termine le domande di restituzione dell'imposta generale sull'entrata intempestivamente prodotte alla data di entrata in vigore del presente provvedimento o, comunque, entro i novanta giorni dalla data medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 maggio 1967
SARAGAT
MORO - PRETI - PIERACCINI - COLOMBO - ANDREOTTI - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 11. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-24;744#art-2