Art. 2
2 / 2In vigore dal 10 set 1967
Sono riammesse in termine le domande di restituzione dell'imposta generale sull'entrata intempestivamente prodotte alla data di entrata in vigore del presente provvedimento o, comunque, entro i novanta giorni dalla data medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 maggio 1967
SARAGAT
MORO - PRETI - PIERACCINI - COLOMBO - ANDREOTTI - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 11. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-24;744#art-2