Art. 1

In vigore dal 10 set 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e la corrispondente imposizione di conguaglio per quelli importati; Visto il proprio decreto 27 febbraio 1955, n. 192, e successive modificazioni, concernente le norme di attuazione della legge 31 luglio 1954, n. 570; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta: . La domanda per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni e integrazioni, deve essere presentata, sotto pena di decadenza, entro due anni dalla scadenza del mese in cui hanno avuto luogo le esportazioni. In tali sensi è modificato il termine previsto dall', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192.
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