Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili›Parte IV
Art. 81
Altezza corretta per il bordo libero (a)
In vigore dal 12 ago 1967
Nei velieri aventi stellatura del fondo superiori a 125 mm per metro, l'altezza di cui all' deve essere diminuita della metà della differenza tra il rialzamento totale dei madieri ad un punto situato alla semilarghezza della nave ed il rialzamento totale che si avrebbe per una stellatura di 125 mm per metro.
La massima riduzione non può superare quella che corrisponderebbe ad una stellatura di 208 mm per metro riferita alla semilarghezza della nave.
Se il contorno della parte inferiore della sezione maestra è concavo, ovvero se i corsi dei torelli sono grossi, l'altezza deve essere misurata a partire dal punto di intersezione della retta tangente alla parte pianeggiante del fondo con la superficie laterale della chiglia.
L'altezza corretta usata per il calcolo del bordo libero non
deve essere inferiore ad L/12.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-81