Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantiliParte I

Art. 8

Visite e controlli

In vigore dal 12 ago 1967
Ai fini del rilascio del certificato di bordo libero la nave deve essere sottoposta ad una visita iniziale nei modi prescritti dal presente regolamento. In conformità a quanto prescritto dall' della legge, la nave dev'essere sottoposta a visite periodiche per accertare che lo scafo e le sovrastrutture non abbiano avuto cambiamenti tali da compromettere il calcolo per la determinazione delle marche di bordo libero a suo tempo assegnate ed accertare altresì il mantenimento delle condizioni di efficienza, riconosciute all'atto del rilascio del certificato, delle installazioni e dispositivi con particolare riguardo alla protezione delle aperture, ai parapetti, alle aperture per scarico d'acqua nei parapetti continui ed ai mezzi di accesso agli alloggi degli equipaggi. Le visite periodiche di cui al precedente comma debbono essere effettuate ogni dodici mesi con una tolleranza non superiore a cinque mesi. L'ente tecnico, su motivata richiesta dell'armatore, può ulteriormente protrarre tale termine fino al massimo di un anno, quando particolari circostanze lo giustifichino. La nave potrà essere sottoposta a visite occasionali ogni volta che l'autorità marittima lo ritenga opportuno. L'autorità marittima effettua i controlli di cui all'ultimo comma dell' della legge e dispone che l'ente tecnico effettui le verifiche di cui all'ultimo comma dell' della legge. L'ente tecnico effettua i controlli, le rettifiche, le verifiche e le visite periodiche di cui al comma primo, secondo e terzo dell' della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-8

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