Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantiliParte III

Art. 65

Insellatura: generalità

In vigore dal 12 ago 1967
L'insellatura deve essere misurata a partire dalla linea del ponte a murata fino ad una retta di riferimento parallela alla chiglia e passante per il punto dell'insellatura a metà della lunghezza. Nelle navi costruite per navigare appoppate, l'insellatura può essere misurata con riferimento ad una retta parallela al galleggiamento di pieno carico, a condizione che venga segnata una marca supplementare a 0,25 L a prora del mezzo, per individuare il galleggiamento di pieno carico assegnato. Tale marca deve essere uguale a quella segnata a metà della lunghezza. Nelle navi senza sovrastrutture ed in quelle con sovrastrutture parziali (casseri), l'insellatura deve essere misurata al ponte di bordo libero. Nelle navi che hanno le parti alte delle murate di forma speciale, o con uno scalino, o con una discontinuità, l'insellatura deve essere considerata con riferimento alla correzione apportata all'altezza corretta a metà della lunghezza secondo lo . Nelle navi con sovrastruttura completa di altezza regolamentare sia chiusa sia con apertura di tonnellaggio sul ponte, la insellatura va misurata al ponte della sovrastruttura. Se l'altezza della sovrastruttura completa è maggiore della regolamentare, l'insellatura può essere considerata in relazione all'altezza regolamentare. Se un cassero è senza aperture, ovvero se i mezzi di chiusura delle aperture praticate nelle paratie terminali sono di classe I, e se il ponte del cassero ha insellatura non inferiore a quella del ponte di bordo libero esposto alle intemperie, non si tiene conto dell'insellatura nella parte chiusa del ponte del bordo libero.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-65

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