Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantiliParte III

Art. 60

Lunghezza efficace del cassero centrale

In vigore dal 12 ago 1967
Se alle due estremità vi sono paratie efficaci e le aperture di accesso in esse praticate sono munite di mezzi di chiusura di classe I, la lunghezza efficace è uguale alla lunghezza compresa tra le paratie. Se le aperture di accesso nella paratia prodiera sono di classe I e quelle nella paratia poppiera sono di classe II, la lunghezza efficace è uguale alla lunghezza tra le paratie; se viene concessa una riduzione per la presenza di un cofano efficace adiacente alla paratia poppiera secondo l', la lunghezza efficace è il 90 per cento della lunghezza tra le paratie. Se i mezzi di chiusura delle aperture di accesso in entrambe le paratie terminali sono di classe II, la lunghezza efficace è il 90 per cento della lunghezza tra le paratie. Se i mezzi di chiusura delle aperture di accesso nella paratia prodiera sono di classe I o II e le aperture di accesso della paratia poppiera non hanno mezzi di chiusura, la lunghezza efficace è il 75 per cento della lunghezza tra le paratie. Se in entrambe le paratie terminali le aperture di accesso non hanno mezzi di chiusura, la lunghezza efficace è il 50 per cento della lunghezza tra le paratie. La lunghezza efficace di un prolungamento aperto del cassero verso poppa, al di là della paratia poppiera, è il 75 per cento della sua lunghezza, la lunghezza efficace di un prolungamento aperto, verso prora, al di là della paratia prodiera, è il 50 per cento della sua lunghezza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-60

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Lunghezza efficace del cassero centrale (Art. 60 Regolamento per l'assegnazione della linea di massimo carico alle navi mercantili.) — Testo vigente | Portale Normativo