Capo II

Art. 23

Finanziamento per studi e per pubblicazioni

In vigore dal 5 mar 1967
Ai fini dell'attività di ricerca e di studio e programmazione nonché della preparazione e pubblicazione di studi e documenti, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare esperti e richiedere la collaborazione di università, enti e istituti specializzati. In relazione a quanto disposto dal precedente comma, il Ministro, oltre a conferire incarichi di studio ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può disporre, previe intese con il Ministero del tesoro, la stipulazione di convenzioni con enti o singoli esperti estranei all'Amministrazione. Le spese per l'attività di cui ai commi precedenti, quelle di cui alle lettere a) ed f) dell' e, in relazione a quanto precede, le spese per la stampa, l'acquisto e la diffusione di pubblicazioni, nonché quelle per gli acquisti di materiale e di pubblicazioni per l'archivio storico-diplomatico, per la biblioteca del Ministero e per le biblioteche degli uffici all'estero gravano su apposito capitolo di bilancio, il cui stanziamento viene ripartito dal Ministro tra le predette attività.
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Finanziamento per studi e per pubblicazioni (Art. 23 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo