Capo II

Art. 20

Abrogato

Attività di ricerca, studio e programmazione

In vigore dal 21 ago 1999
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 MAGGIO 1999, N. 267

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-20

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Attività di ricerca, studio e programmazione (Art. 20 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo