Art. 4

In vigore dal 30 mar 1967
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale, sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 dicembre 1966 SARAGAT GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1967 Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 85. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-12-20;1347#art-4

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Art. 4 Istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di una delle lingue e letterature orientali per il corso di laurea in Lingue e letterature orientali presso l'istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia. — Testo vigente | Portale Normativo