Art. 1
In vigore dal 30 mar 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1964, n. 1236, con il quale è stato istituito un corso di laurea in Lingue e letterature orientali presso l'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in data 20 ottobre 1966, tra l'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature di Venezia e l'Amministrazione provinciale di Venezia per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per il corso di laurea in Lingue e letterature orientali presso l'Istituto universitario suddetto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-12-20;1347#art-1