Art. 2
In vigore dal 30 mar 1967
È istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico, delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di una delle lingue e letterature orientali per il corso di laurea in Lingue e letterature orientali presso l'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-12-20;1347#art-2