Regolamento delle attribuizione e carriere bibilioteche pubbliche›Titolo IV
Art. 23
Precedenze, a parità di merito, negli scrutini
In vigore dal 27 apr 1967
Nelle promozioni mediante scrutinio per merito comparativo ha la precedenza, a parità di merito, l'impiegato con maggiore anzianità nella qualifica rivestita; a parità, l'impiegato con maggiore anzianità di carriera; in caso di ulteriore parità, l'impiegato che precede in ruolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-11-10;1356#art-rda-23