Art. 23 · Precedenze, a parità di merito, negli scrutini
Regolamento delle attribuizione e carriere bibilioteche pubblicheTitolo IV

Art. 23

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Precedenze, a parità di merito, negli scrutini

In vigore dal 27 apr 1967
Nelle promozioni mediante scrutinio per merito comparativo ha la precedenza, a parità di merito, l'impiegato con maggiore anzianità nella qualifica rivestita; a parità, l'impiegato con maggiore anzianità di carriera; in caso di ulteriore parità, l'impiegato che precede in ruolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-11-10;1356#art-rda-23