Regolamento delle attribuizione e carriere bibilioteche pubbliche›Titolo IV
Art. 22
Pubblicazioni valutabili negli scrutini
In vigore dal 27 apr 1967
Le pubblicazioni inviate al Ministero ai fini di cui all'art. 169 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno prese in considerazione in occasione del primo scrutinio di merito comparativo se risultano pervenute da almeno 60 giorni, altrimenti saranno valutate nello scrutinio successivo.
Nei casi in cui, secondo i criteri di valutazione determinati dal Consiglio di amministrazione, la data di pubblicazione abbia rilevanza e siano indicati solo il mese e l'anno di pubblicazione, questa s'intenderà avvenuta nell'ultimo giorno del mese o dell'anno, oppure, se questo termine non sia ancora scaduto, nel giorno di assunzione al protocollo ministeriale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-11-10;1356#art-rda-22