Art. 3
In vigore dal 7 set 1967
I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti di cui all' sono stabiliti nella misura di cui alla tabella A annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
La spesa, derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul cap. 288 per l'esercizio finanziario 1963-64 e sul capitolo corrispondente degli esercizi finanziari successivi del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 ottobre 1966
SARAGAT
GUI - COLOMBO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 125. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-13;1394#art-3