Art. 1
In vigore dal 7 set 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto l'art. 23 della legge 28 luglio 1961, n. 831;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi di insegnamento negli Istituti tecnici agrari;
Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli Istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1963, n. 1759, concernente gli orari e programmi d'insegnamento per gli Istituti tecnici agrari specializzati per la viticoltura e l'enologia;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1963 sono riordinati gli Istituti tecnici agrari autonomi:
Bagnoregio; Bologna; Caltagirone; Caltanissetta; Cerignola;
Cividale del Friuli; Codogno; Cortona-Capezzine; Cosenza; Cremona;
Eboli; Fabriano; Finale Emilia; Grosseto; Larino; Lavello;
Locorotondo; Lonigo; Massafra; Matera; Messina-San Placido Calonerò;
Novara; Ostuni; Palmi; Piedimonte d'Alife; Pisticci; San Severo;
Scemi; Sciacca; Vercelli.
Dalla stessa data sono riordinati, altresì, gli Istituti tecnici agrari parzialmente autonomi di:
Alanno; Alba; Ascoli Piceno; Avellino; Brescia; Cagliari;
Catania; Catanzaro; Cesena; Conegliano; Imola; Marsala; Padova;
Pesaro; Roma; Sassari; Todi; Voghera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-13;1394#art-1