Art. 2

In vigore dal 7 set 1967
I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati, per ciascun Istituto, nella rispettiva tabella organica annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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Art. 2 Riordinamento degli istituti tecnici agrari e revisione delle relative tabelle organiche. — Testo vigente | Portale Normativo